Deduzioni/detrazioni per erogazioni liberali

Domanda: 

Dal 2018 quali deduzioni/detrazioni sono previste per le erogazioni liberali?

Risposta: 

A decorrere dal periodo d’imposta 2018, le erogazioni liberali (in denaro o in natura) a favore degli ETS non commerciali, di cui al co. 5, art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017 effettuate da PERSONE FISICHE ai sensi del co. 1, art. 83 dello stesso Decreto, danno luogo ad una detrazione dall'IRPEF nella misura del 30%, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è elevata al 35% se l’erogazione è fatta ad una ODV.
In alternativa, ai sensi del co. 2, art. 83, le persone fisiche potranno dedurre dal reddito complessivo netto le liberalità in denaro o natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza alcun tetto massimo (entrambi i regimi di detrazione/deduzione non sono cumulabili né tra loro, né con altre analoghe agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni liberali).

Ai sensi del co. 2, art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017, gli ENTI E SOCIETA' potranno dedurre dal reddito complessivo netto, le liberalità in denaro o natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza alcun tetto massimo. Anche in questa ipotesi il regime descritto non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni fiscali, previste a fronte delle medesime erogazioni liberali. I suddetti versamenti - per essere deducibili/detraibili - non dovranno mai essere eseguiti in contanti ma tramite banche o uffici postali nonché altri sistemi che ne garantiscano la tracciabilità (previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 - Ad esempio: carte di credito, carte di debito, prepagate, assegni bancari e circolari). Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 novembre 2019 individua le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017.

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