Le polizze assicurative del volontariato prevedono in genere massimali di copertura modesti soprattutto per quanto riguarda eventuali danni subiti dal volontario.
In quei casi in cui il danno supera l'importo pagabile dalla compagnia assicurativa secondo i termini di polizza, chi risponde?
Non avendo l'associazione personalità giuridica che limiterebbe la responsabilità al patrimonio dell'associazione, vengono coinvolti i patrimoni dei dirigenti dell'associazione cioè del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo? Oppure, avendo l'associazione adempiuto all'obbligo di stipulare un polizza, viene ritenuta indenne da ogni ulteriore esborso? Se così non fosse, occorre allora stipulare una seconda polizza per la RCT che copra non i volontari ma l'associazione in quanto tale e, quindi, i suoi amministratori?
Vi sono poi dei casi nei quali eventuali danni procurati a terzi difficilmente sono attribuibili ai volontari. Si potrebbe pensare che, essendo nella mia associazione volontari anche il presidente e i consiglieri, essi possano considerarsi coperti dalla RCT della polizza dei volontari anche nei casi sopra descritti. Se così non è, mi sembra che occorra anche per queste circostanze disporre di una seconda polizza per la RCT che copre l'associazione in quanto tale e quindi i suoi amministratori.
L'art. 18 del D.Lgs. n.117/2017 richiama l'obbligo generale di assicurazione per tutte le tipologie di ETS (Enti del Terzo Settore) a favore dei propri volontari (occasionali o abituali). L'assicurazione prevista dalla Legge prevede una duplice copertura perché comprende sia una responsabilità contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, sia una assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).
E' opportuno anzitutto sottolineare la differenza fra i 2 tipi di copertura. Con l'assicurazione per gli infortuni, il volontario è assicurato per gli infortuni (e quindi solo per i danni alla persona) che capitano a lui; con l'assicurazione di RCT, il volontario è assicurato per i danni (alle persone e alle cose) che lui cagiona ad altri. Altra fondamentale differenza è che la copertura per gli infortuni opera indipendentemente dalla responsabilità di chicchessia nel verificarsi del sinistro, mentre la copertura di RCT opera solo quando il sinistro che si è verificato sia imputabile al volontario. La copertura per la RCT dei volontari è una assicurazione relativamente semplice - necessaria per evitare che i volontari possano essere costretti a dover risarcire i danni arrecati a terzi - in quanto essa deve coprire i danni sia alle persone che alle cose che vengono cagionate a terzi. Ci sono tuttavia alcuni aspetti che meritano attenzione.
LA DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Poiché la copertura riguarda soltanto i danni connessi allo svolgimento dell'attività dell'associazione, è assai importante che l'attività compiuta dal volontario e in occasione della quale il sinistro si verifica, corrisponda a quella dichiarata al momento della stipula del contratto di assicurazione: è quindi opportuno che tale descrizione sia, per quanto possibile, generica e omnicomprensiva così da non correre il rischio di vedersi contestare la connessione tra il sinistro e l'attività di volontariato.
LA NOZIONE DI TERZO
A rigore, la nozione di terzo indica tutte le persone estranee ad un rapporto contrattuale. Poiché l'associazione si regge su un contratto associativo tra i vari associati alla stessa, il problema è che sicuramente sono terzi i soggetti estranei all'associazione, mentre potrebbero non essere considerati tali i volontari e gli associati alla organizzazione. Per tale ragione, è necessario richiedere espressamente che nella polizza venga specificato che anche i volontari, gli associati e la stessa organizzazione nei reciproci rapporti sono da considerare terzi: in tal modo l'assicurazione potrà essere chiamata a rispondere anche dei danni che gli associati e i volontari possono arrecarsi reciprocamente.
IL MASSIMALE
La situazione nell'ambito della responsabilità civile è differente rispetto all'ambito della responsabilità per infortuni. Nel caso di un infortunio, infatti, il volontario che si procuri una lesione senza alcuna responsabilità altrui, non può pretendere il risarcimento di tale lesione da alcun soggetto che non sia l'assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza per infortuni. Pertanto, l'ammontare dell'indennizzo dipende unicamente dagli accordi che sono stati presi con l'assicurazione in ordine al massimale assicurato. La determinazione del massimale per le polizze per infortunio è quindi una questione di opportunità che deve essere compiuta valutando le diverse esigenze: a un più alto massimale corrisponde un premio maggiore e ogni associazione, in funzione della pericolosità dell'attività svolta e della propria situazione di bilancio, può trovare il compromesso più opportuno.
Assai diversa è la situazione nel caso della polizza per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità civile: in questo caso, infatti, il soggetto leso ha diritto a vedersi risarcito integralmente il danno da parte del danneggiante secondo la valutazione del danno che, in difetto di accordo con il danneggiante, deve essere rimessa al giudice. Una volta che il giudice abbia stabilito l'ammontare del danno, il danneggiato può chiederne il risarcimento al danneggiante, il quale, ove sia assicurato per la Rc, potrà chiedere alla propria compagnia di tenerlo indenne dal risarcimento. La compagnia è tenuta a corrispondere al danneggiato il risarcimento nei limiti del massimale stabilito con il danneggiante. L'eventuale differenza tra il danno liquidato dal giudice e il massimale stabilito con la Compagnia rimane a carico del danneggiante, quindi – essendo la scrivente, nella fattispecie, un ente non riconosciuto (non dotato di personalità giuridica) - a carico di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione (responsabilità illimitata, personale e solidale).
LA RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'ASSOCIAZIONE
L'esempio dato dalla scrivente può aiutare a chiarire la questione: un volontario dell'associazione mentre fa vedere gli animali involontariamente provoca la caduta di un bambino (visitatore) che urta violentemente il capo in un sasso riportando danni cerebrali irreversibili. Al termine della causa intentata dai genitori contro il volontario, il giudice liquida i danni subiti dal bimbo in 1,5 milioni di euro. La Compagnia assicuratrice provvede al pagamento della somma prevista quale massimale della e pari a 500.000 euro. Il volontario (e molto probabilmente l'associazione ai sensi dell'art. 2049 del codice civile) rimangono debitori verso il bimbo della differenza tra il danno subito e il risarcimento pagato dalla Compagnia assicuratrice. Ciò in quanto, in tutte le ipotesi in cui il danno sia stato cagionato dal volontario o dall'associato durante l'espletamento delle mansioni alle quali era stato preposto dall'associazione, alla responsabilità del singolo agente si accompagna anche la responsabilità solidale dell'associazione, perciò può dirsi che nella maggioranza dei casi in cui c'è responsabilità del volontario c'è anche la responsabilità dell'associazione. Il problema della responsabilità civile della associazione sorge nei casi che non sono coperti dall'assicurazione obbligatoria e più specificamente nel caso:
- in cui non sia individuabile il volontario che ha causato il danno;
- di superamento del massimale;
- in cui il danno sia arrecato da un associato che non sia un volontario e quindi non abbia alcuna copertura assicurativa;
- in cui il danno sia arrecato da un volontario che non sia stato correttamente assicurato da parte dell'associazione.
Pertanto, l'associazione se svolge una attività, come sembra dal tenore del quesito, che comporti una probabilità relativamente elevata di poter cagionare danni alla salute di terzi (magari giovani o sportivi) è opportuno che si preoccupi di concordare con la propria Compagnia assicuratrice massimali molto elevati. Nella determinazione dei massimali è poi opportuno valutare quale tipo di massimale prevede la polizza da stipulare:
- sono preferibili le polizze che indicano il massimale per ciascun sinistro e per ciascun volontario in quanto sono più favorevoli, di più semplice comprensione e al momento risultano essere le più diffuse;
- é opportuno verificare che il massimale sia relativo a ciascun sinistro e non al periodo assicurativo (quindi, se il volontario a distanza di pochi giorni causa un secondo sinistro, la compagnia deve risarcire interamente anche il secondo);
- è opportuno verificare che il massimale venga corrisposto per ciascun volontario che abbia concorso a causare il danno e non globalmente per il sinistro indipendentemente dal numero di volontari responsabili o dal concorso con l'associazione: nel caso di un sinistro, come già si è avuto modo di vedere, opera spesso una responsabilità sociale tra i volontari e l'associazione e quindi è più opportuno che i volontari e l'associazione abbiano distinte coperture assicurative con distinti massimali così che, in caso di concorso di responsabilità, finiscano in pratica per sommarsi.
POLIZZA INTEGRATIVA
Qualora, tuttavia, si ritenga che il massimale per la responsabilità degli amministratori sia insufficiente o si desideri avere maggiore serenità nel compiere le scelte in nome e per conto dell'associazione rappresentata, il Presidente ed i consiglieri della scrivente Associazione possono attivare una polizza ‘integrativa' per elevare i massimali già previsti nella polizza stipulata dall'associazione stessa.
In conclusione, l'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, richiama l'assicurazione obbligatoria in un settore, quello del volontariato, nel quale i temi della responsabilità civile sono spesso trascurati, però trascura completamente la tutela dell'ente di Terzo settore: esso prevede l'assicurazione soltanto per i danni cagionati dai volontari ma non offre alcuna tutela per l'associazione in tutti quei casi in cui la stessa può essere chiamata a rispondere direttamente nei confronti dei terzi. Da tutto quanto esposto risulta evidente come la copertura prevista dal Codice del terzo settore sia carente nella parte in cui non prevede alcun tipo di obbligo assicurativo per la responsabilità civile che possa sorgere in capo all'ETS. Si tratta quindi di una lacuna che deve essere colmata dai responsabili dell'associazione stipulando un'apposita polizza che copra la RCT, verso i volontari e gli associati dell'ente. Nella stipulazione di tale polizza è necessario che venga specificato che ‘danneggiati' possono essere anche gli associati e i volontari, che quindi sono a tutti gli effetti da considerare terzi rispetto al contratto di assicurazione.