A seguito dell'installazione, da parte della nostra associazione, di una telecamera per la prevenzione e l'avvistamento di incendi boschivi con valore complessivo di circa 3.500 euro, vorremmo avere notizie su possibili contributi finanziari indirizzati allo scopo.
L'art. 76 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) prevede l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle ODV (Organizzazioni Di Volontariato), di beni strumentali (oltrechè di autoambulanze e di autoveicoli per attività sanitarie) utilizzati direttamente ed esclusivamente per alcune attività di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo Decreto "che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni". Per l'acquisto, invece, di beni mobili iscritti in pubblici regstri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa alla misura finanziaria precedente, le ODV "possono conseguire il predettto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore", che recupererà le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997".
Queste disposizioni, che prevedono sostegni finanziari statali per l’acquisto di beni utilizzabili dagli Enti del Terzo settore (ETS), provengono dalla abrogata legislazione sul volontariato (co. 2, art. 8 della L. n. 266/1991). Se in un primo momento l’Agenzia delle Entrate (AdE), con circolare n. 3 del 25/02/1992 era stata dell’avviso di mandare esenti/non assoggettare ad IVA gli acquisti delle autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell’attività sociale da queste associazioni svolte, era poi ritornata sui propri passi, con risoluzione n. 138/E dell'08/09/1998, in cui si escludevano dall’esenzione gli acquisti di apparecchiature mediche, anche se effettuati da ODV. L'AdE aveva poi fatto un completo dietrofront con la circolare n. 217 del 30/11/2000, nella quale si affermava che le estensioni delle agevolazioni in materia IVA sarebbero andate in contrasto con la VI direttiva Cee n. 388/1977 del 17/05/1977.
Alla fine di questo percorso accidentato, il Governo italiano intervenne sull’argomento mediante l’art. 96 della L. 21/11/2000 n. 342 che, in una prima versione e sino al 01/10/2003, introdusse un meccanismo di assegnazione dei fondi (7.746.853 euro / 15 miliardi di lire) alle varie ODV e ONLUS che avessero presentato domanda per l’acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e che per le loro caratteristiche non fossero suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni.
Dal 02/10/2003 il testo del suddetto art. 96 è stato modificato introducendo, a favore del venditore, un credito d’imposta corrispondente all’importo dell’IVA che la ODV o la ONLUS avrebbe pagato per l’acquisto delle autoambulanze. Il venditore, cedendo il bene con uno sconto pari all’IVA avrebbe maturato il credito d’imposta utilizzabile in compensazione con gli altri tributi pagabili attraverso i modelli F24.
In sede di conversione del D.L. n. 269/2003 (modificativo dell’art. 96 della L. n. 342/2000) la misura agevolativa è stata estesa ai beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.
Sul punto non si è più tornati sebbene nel frattempo l’aliquota normale IVA sia passata dall’allora 20% all’attuale 22%.
Con l'art. 76 del CTS, la materia è stata innovata ulteriormente. Se prima le destinatarie erano le ODV e le ONLUS, con questa nuova disposizione l’ambito di applicazione è stato ristretto alle sole ODV e alle fondazioni, queste ultime interessate solo dai beni successivamente donati alle strutture sanitarie; sono quindi escluse le ONLUS in quanto le norme che delineavano quell’insieme eterogeneo di enti destinatari di agevolazioni fiscali sono state abrogate. L’effetto è che le Cooperative sociali, ONLUS 'di diritto', con le norme del CTS non sono più ammesse a concorrere alla ripartizione dei fondi previsti a far tempo dall’entrata del CTS stesso. A tal proposito si segnala la sentenza n. 10809/2018 del TAR LAZIO (Sez. III bis) che ha dichiarato illegittimo parte del decreto 16/11/2017 del MLPS che in un primo tempo aveva escluso le ONLUS per gli acquisti agevolabili effettuati anche prima dell’entrata in vigore del CTS (03/08/2017).
In base all’attuale testo dell’art. 76 del CTS, il MLPS mette a disposizione dei fondi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale di cui alle lett. a), b), c), d e y), co. 1, art. 5 del CTS e che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.
Le attività indicate nella lett. y) sono proprio quelle di "protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni" nelle quali rientra anche l'acquisto della telecamera per la prevenzione e l'avvistamento di incendi boschivi, indicata nel quesito.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), sono stabilite annualmente le LINEE GUIDA relative alle modalità per l'attuazione delle suddette misure.