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Configurazione distribuzione indiretta di utili agli associati

Domanda: 

Vorremmo capire se per i seguenti 3 eventi la nostra associazione configura una distribuzione indiretta degli utili ai propri associati, in riferimento all'art. 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro) del Codice del Terzo settore.

EVENTO A) Una volta l’anno organizziamo un pranzo sociale in cui tradizionalmente l’Associazione offre il pranzo a tutte le persone affette da una determinata patologia, quindi bambini (i cui genitori sono soci) e adulti (che sono soci loro stessi). Tutti gli altri, soci e simpatizzanti, pagano per intero la quota richiesta dal ristorante. Può configurarsi tale prassi come una indiretta redistribuzione di utili e quindi operatività sconsigliata alla luce della Riforma?

EVENTO B) Una volta l’anno organizziamo un'apericena di ritrovo di soci e simpatizzanti per condividere le esperienze, le preoccupazioni e le speranze del nostro gruppo che si “ritrova” intorno ad una complessa patologia cronica. Quindi non si tratta di evento di puro divertimento ma di evento mirato a supportare i soci in un fondamentale momento di condivisione e di sostegno materiale e psicologico. In questo caso l’Associazione si fa carico di tutti i costi dell'apericena e chiede a tutti i partecipanti un contributo volontario che non ci assicura - in linea di principio - la totale copertura dei costi da parte del contributo, con il risultato finale che una quota di spesa può restare a carico dell’Associazione. In questo caso l’aspetto di “evento di condivisione”, in linea peraltro con le finalità statutarie, può metterci al riparo dalla constatazione che questo costo che resta a carico non sia una indiretta redistribuzione di utili?

EVENTO C) Stiamo aggiornando la contabilità dell'associazione e registrando la fattura di acquisto di 43 t-shirt al prezzo di €6,5 cadauna che abbiamo fatto. Le magliette, tutte con il logo dell'associazione, verranno utilizzate come nel passato dai nostri associati per essere indossati sotto il camice, sempre uguali per tutti. Esse permettono che gli associati, in occasione in particolar modo di eventi esterni, abbiano tutti una divisa uguale per consentirci una riconoscibilità sul territorio. Si chiede se anche in questo caso dare le magliette gratuitamente al singolo volontario non sia in contrasto con la norma circa il divieto di distribuzione utili di gestione.

Risposta: 

I 3 EVENTI descritti nel quesito non realizzano, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), ipotesi di distribuzione indiretta degli utili agli associati.

EVENTO A) L'offerta di un pranzo una volta l'anno agli associati, più che distribuzione indiretta degli utili ai sensi della lett. c), co. 3, art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, si configura - anche contabilmente - come una spesa relativa all'organizzazione di un evento occasionale di aggregazione e socializzazione degli associati e loro familiari/simpatizzanti. Non é un servizio continuativo che fa l'associazione ai propri aderenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato (come richiede la norma citata), bensì un riconoscimento ovvero un appuntamento di condivisione che certamente crea un beneficio valutabile economicamente ma del tutto simbolico e fuori da uno schema commerciale.

EVENTO B) Ancora di più questa tipologia di evento attenua il rischio di un rapporto corrispettivo fra associazione e proprio associato sia per il carattere sociale dell'evento che per il contributo volontario (da contabilizzare come erogazione liberale) da parte degli associati.

EVENTO C) Anche la cessione gratuita ai propri associati di indumenti, capi di abbigliamento e/o strumenti utili o necessari per garantire uniformità di immagine e riconoscibilità sul territorio (fra i quali rientrano le t-shirt con il logo dell'Associazione) non rappresentano fattispecie di distribuzione indiretta degli utili, ai sensi del co. 2, art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017. In particolare, le suddette t-shirt rappresentano segni tangibili e distintivi dell'Associazione che non integrano la previsione di cui alla lett. d), co. 3 del citato articolo, in quanto non incrementano la ricchezza economica o patrimonio degli associati.

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