Stiamo organizzando un concerto di beneficenza in un teatro cittadino messo a disposizione gratuitamente dal Comune.
Le spese vive dell’evento saranno sostenute dalla nostra associazione e da altri soggetti privati che ci faranno una donazione.
Vorremmo però raccogliere fondi mettendo un salvadanaio all’ingresso del teatro per una libera donazione degli spettatori. La somma raccolta verrà utilizzata per l’acquisto di un macchinario per l’Ospedale.
Dobbiamo rilasciare ricevute ai singoli donatori?
La somma raccolta dovrà essere contabilizzata?
In quale modo a nostra volta possiamo utilizzarla per l’acquisto dei dispositivi medici?
Possiamo, ad esempio, fare una donazione ad un altro ETS iscritto al RUNTS che si occupa di malattie oncologiche?
La raccolta fondi descritta nel quesito può avere come riferimenti normativi del CTS – Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/20217 e s.m.i.), sia l’art. 79, co. 4 per il quale si soddisfano i requisiti della occasionalità e della concomitanza di un evento di sensibilizzazione e di raccolta, che l’art. 87, co. 6 con il quale si stabilisce l’obbligo di allegare al bilancio di esercizio degli ETS “un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a)”.
Non è necessario rilasciare ricevute ai singoli donatori, anche se i donatori intendono usufruire dei benefici fiscali previsti (deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta) dall’art. 83 CTS. Il rilascio di ricevute, non avente carattere fiscale, è invece molto opportuno per migliorare la raccolta fondi (es: data base dei donatori) e fidelizzare i donatori.
La somma raccolta dovrà essere contabilizzata, a livello complessivo, nella macrovoce C del rendiconto per cassa (Mod. D) o del rendiconto gestionale (Mod. B) del bilancio di esercizio della Fondazione. Inoltre, per ciascun evento di raccolta fondi, è necessario redigere e depositare al Runts il rendiconto specifico (e relazione illustrativa) di cui all’art. 86, co. 6 CTS.
Sotto il profilo contabile l’acquisto del dispositivo andrà inserito fra le uscite del suddetto rendiconto specifico.
E’ opportuno che tale acquisto sia deliberato dal CDA (o altro organo di amministrazione) dell’Associazione.
Si può fare una donazione ad un altro ETS iscritto al RUNTS e l’operazione dovrà essere naturalmente trattata come una erogazione liberale in natura e non come un acquisto come nel punto precedente.