Per la comunicazione delle prestazioni occasionali come dobbiamo procedere?
Con riferimento alle modalità dell’adempimento, l’articolo 14 del Dlgs 81/2008 prevede che la comunicazione debba essere effettuata mediante Sms o posta elettronica, rinviando alle specifiche regole previste, per i lavoratori intermittenti, dall’articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015.
La comunicazione si effettua online con l'applicazione sul sito web ministeriale Cliclavoro (alla pagina https://servizi.lavoro.gov.it), accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati con SPID e CIE.
Tuttavia, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), vengono mantenute attive le caselle di posta elettronica già indicate con nota dell’11 gennaio 2021.
Affinché la comunicazione sia considerata efficace, deve contenere almeno i dati delle parti, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata, oltre a una sintetica descrizione dell’attività.