Chiarimenti su organo di controllo e revisione legale dei conti per una Fondazione

Domanda: 

Richiesta di chiarimenti su ORGANO DI CONTROLLO e su REVISIONE LEGALE DEI CONTI (artt.30 e 31).
Per le Fondazioni sono comunque previsti, anche nel caso non si raggiungessero i limiti indicati? L'obbligo discende dal co. 4 dell'art. 30 e dal co. 3 dell’art. 31, cioè dalla presenza del fondo patrimoniale resosi necessario per il riconoscimento di personalità giuridica? Ci sembra di capire che si potrebbe concentrare le due funzioni anche in un'unica persona, ma dovrebbe trattarsi di una persona iscritta nell'apposito Registro dei revisori. Per essere monocratico e unificare le due funzioni, deve anche avere i requisiti dell'art.2397 del codice civile? Per evitare conflitto di interessi deve essere una persona esterna alla Fondazione, oppure può essere un socio, avente i requisiti di cui sopra?

Risposta: 

L'ORGANO DI CONTROLLO, anche monocratico, ai sensi del co. 1, art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), "deve essere nominato", quindi, in ogni caso e indipendentemente dal superamento dei limiti previsti nei successivi commi 2 e 3 che riguardano esclusivamente le associazioni. Il co. 4, art. 30 e il co. 3, art. 31 del citato decreto non riguardano la fattispecie - comune alle fondazioni - dell'esistenza di un patrimonio necessario per il riconoscimento della personalità giuridica, bensì la eccezionale condizione in cui un ente riconosciuto del terzo settore (non fondazionale poiché, come scritto all'inizio, le fondazioni sono comunque obbligate a dotarsi di un organo di controllo e di un professionista o società di revisione legale dei conti) iscritto nel Registro delle imprese (quindi, che svolga attività commerciale ) che costituisca uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile. Il secondo periodo del co. 6, art. 30 del Codice, prevede che l'Organo di controllo "esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro". Quindi, tutte le funzioni di controllo, di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 e il controllo contabile specifico dell'Istituto della Revisione legale dei conti, possono essere concentrate in un unico professionista revisore legale dei conti iscritto anche in uno degli albi professionali individuati, a norma del co. 2, art. 2397 del codice civile, con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

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