Stiamo pensando di dotarci di un revisore dei conti e della "Certificazione di bilancio", che in alcune occasioni ci viene richiesta.
Questa ultima può essere compiuta dal revisore dei conti?
L'istituto della revisione legale dei conti é stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico per la generalità degli Enti del Terzo Settore (ETS) con l'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.
E' obbligatorio per gli ETS che superano, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
- attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- ricavi o entrate: 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
Il Revisore Legale si occupa di controllare e verificare la conformità alle leggi italiane ed internazionali dei bilanci di aziende, anche non profit. L’attività svolta, che prende il nome di “revisione legale dei conti”, dà luogo alla redazione di un documento finale detto “Relazione del Revisore contabile e/o di altro soggetto/società di revisione” inclusiva del “giudizio sul bilancio”, cioè un parere sulla correttezza formale e sostanziale del bilancio stesso.
La revisione contabile può essere svolta in quanto richiesta dalla legge (“revisione legale dei conti”) oppure a titolo volontario.
Quindi, il revisore Legale dei conti deve (se ricorrono i requisiti di Legge) o può a titolo volontario effettuare la Revisione o Certificazione di Bilancio esprimendo un giudizio sulla conformità del documento con le norme di redazione del Bilancio e con i principi contabili.