Il Codice del Terzo Settore, all’art. 32, co.1, recita: "Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato …". Non è chiaro se la presenza mista nel corpo sociale di persone fisiche ed altre OdV sia alternativa, opzionale o obbligatoria. Cioè, può una OdV strutturarsi come associazione di sole persone fisiche escludendo esplicitamente a priori la possibilità di associare anche altre OdV?
L'interpretazione letterale della norma citata - che utilizza "o" invece che "e" - depone per una alternatività obbligatoria. Tuttavia, la prassi, il buon senso e il ricorso ad una interpretazione analogica di altre forme giuridiche (anche del V° libro del Codice civile), delineano la possibilità di effettuare composizioni miste della base associativa. Ciò significa che lo Statuto di una ODV, può ammettere solo associati persone fisiche. I requisiti per l'ammissione dei nuovi associati sono previsti espressamente nel co. 1, art. 21 CTS e sono parte integrante della procedura di ammissione che deve essere inserita nello Statuto.