Quali attività possono svolgere gli Enti del Terzo settore?
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 Cts, gli ets devono svolgere attività di interesse generale e possono svolgere attività diverse da quest’ultime, nonché attività di raccolta fondi.
In particolare, il co. 1, art. 5 Cts dispone che gli ets, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitino in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Gli ets possono svolgere, ai sensi dell’art. 6 Cts, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal d.m. n. 107 del 19/05/2021.
Gli ets possono esercitare attività e iniziative di raccolta fondi ex art. 7 Cts – attraverso richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione/erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle Linee guida emanate con d.m. 9 giugno 2022.