Un’associazione di promozione sociale, iscritta al registro regionale APS e affiliata all’Unione Italiana Circoli, realizza spettacoli a cui possono partecipare solo i tesserati pagando una quota associativa annuale e talvolta anche un biglietto a prezzo ridotto.
- Se l’associazione non conferma l’iscrizione al registro regionale APS a quali conseguenze, soprattutto dal punto di vista fiscale, può andare incontro?
- La limitazione della partecipazione ai soli soci pregiudica la possibilità di essere iscritti al registro APS?
1. Se l’associazione di cui si tratta non acquisisce la qualifica di ETS, oltre a perdere opportunità sul piano finanziario (ad esempio, partecipazione a numerosi bandi anche emanati da enti privati come le fondazioni), è destinata a perdere, da quando entrerà in vigore la riforma ‘fiscale’ del terzo settore, numerosi benefici fiscali.
La Riforma, infatti, ha introdotto sostanziali novità sul regime fiscale e sui requisiti di non commercialità degli ETS (art. 79 Cts), ma ha anche disapplicato molte norme di favore degli enti non commerciali di tipo associativo che non sono ETS (condizione in cui si ritroverebbe l’associazione cinematografica). In considerazione della specifica attività svolta dall’associazione in questione, ad esempio possiamo notare che sarebbe esclusa la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici (biglietti d’ingresso) per le attività rese ai tesserati in diretta attuazione degli scopi istituzionali (spettacoli cinematografici) (co. 3, art. 148 del DPR n. 917/1986, la cui formulazione è stata riproposta solo per le APS-ETS) nonché l’applicazione del regime forfetario, particolarmente vantaggioso, di cui alla L. n. 398/1991 e successive modifiche. Per chi rimane APS, invece, sono stati previsti dal Codice ulteriori benefici che potrebbe interessare anche la vostra associazione, quali la somministrazione di alimenti e bevande, la cessione a terzi di proprie pubblicazioni, …
2. Se l’associazione si configura strettamente come ‘circolo privato’, sia pure di tipo culturale, la norma contenuta nel co. 2, art. 35 Cts, impedisce l’acquisizione della qualifica di APS.
Tuttavia, se gran parte dell’attività (ad esempio: proiezione di film) è rivolta esclusivamente ai propri associati (tesserati) – anche per i vantaggi fiscali di cui sopra – la qualifica di APS potrebbe essere legittima se le finalità associative sono pur sempre di utilità sociale (e in questa categoria rientrano anche le finalità c.d. ‘mutualistiche’) realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, come quella di cui alla lett. i), co. 1, art. 5 Cts (organizzazione e gestione di attività culturali).