In riferimento alla figura dell'amministratore di sostegno introdotto dalla Legge n. 6 del 9 Gennaio 2004, si desidera richiedere informazioni chiare e dettagliate in merito ai seguenti punti:
- Tale figura è obbligatoria? In caso affermativo in quali situazioni? Ed eventualmente non venga nominato cosa succede?
- Quali funzioni può esercitare autonomamente il soggetto con handicap? Quali invece deve esercitare l'amministratore di sostegno? A chi deve rendere conto e di che cosa?
- Chi può, oltre al soggetto stesso ed ai suoi familiari, legittimamente richiedere la nomina dell'amministratore di sostegno?
1. Nel caso in cui una persona si trovi in stato di infermità o di menomazione fisica o psichica, che le comporti l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, la L. 6/04 prevede la nomina, temporanea o a tempo indeterminato, di un amministratore di sostegno. L’amministrazione di sostegno è un istituto capace di adattarsi caso per caso alle necessità dell’incapace allo scopo di preservarne il più possibile la residua capacità d’agire, quindi, ponendo in essere la minore limitazione possibile purchè sufficiente a tutelarlo nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.Qualora, invece, la persona si trovi in uno stato di incapacità di intendere e volere, totale o parziale, a causa di condizioni di infermità mentale abituale più o meno grave in relazione alla capacità di provvedere ai propri interessi, si deve far ricorso a procedimenti di interdizione o di inabilitazione che rimangono di competenza del Tribunale. Spetta quindi al giudice, competente nell'ambito dei diversi procedimenti di amministrazione di sostegno, di inabilitazione e interdizione, valutare le condizioni fisiche e psichiche della persona, dopo averla sentita personalmente, e aver assunto le necessarie informazioni del caso e disposto anche d'ufficio gli accertamenti di natura medica e ogni altro mezzo istruttorio utile, al fine di assumere la decisione più idonea per la sua protezione.
E' conseguentemente prevista la rimessione dei procedimenti di interdizione o inabilitazione al giudice tutelare, per l'apertura di una amministrazione di sostegno, se si ritiene sufficiente tale misura e non necessario un provvedimento più limitativo; viceversa, il giudice tutelare potrà dichiarare la cessazione dell'amministrazione di sostegno e chiedere al pubblico ministero di promuovere un giudizio di interdizione o inabilitazione, se la situazione di incapacità del soggetto è o diviene più grave.
Significativo è l'obbligo che viene posto a carico dei responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, di proporre il ricorso al giudice tutelare, o comunque darne notizia al pubblico ministero, qualora siano a conoscenza di fatti da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.
Non è prevista una sanzione in caso di mancata proposizione del ricorso al giudice tutelare o di segnalazione al pubblico ministero, ma non si può non rilevare la sussistenza di una potenziale responsabilità, civile o penale, dei responsabili delle strutture di ricovero, pubblico o privato, di tipo sanitario e sociale, nel caso di persona non autonoma secondo i criteri di della legge in esame, sia in relazione all'obbligo di acquisire il consenso informato in caso di cure mediche alla persona degente, sia con riferimento alla gestione diretta di pensioni o altri introiti della stessa, o a conseguenza di fatti di circonvenzione effettuati da terzi ai suoi danni.
La L.6/04 interviene a modificare anche le norme relative all'istituto dell' interdizione, che non è più previsto come provvedimento obbligatorio in presenza delle suddette condizioni, ma è disposto solo quando sia necessario per assicurare una adeguata protezione della persona. Si tratta di una modifica significativa, che pone in primo piano le esigenze di protezione della persona da interdire, e non più la tutela dei suoi interessi, per tali intendendosi anche, e forse soprattutto se si guarda alla casistica giudiziaria, quelli di natura economica e patrimoniale.
2. All'amministratore di sostegno viene conferito l'incarico di assistere il beneficiario del provvedimento, nella cura della persona e/o nell'amministrazione del patrimonio, e/o di rappresentarlo nel compimento di determinati atti.
Il contenuto del provvedimento, emesso dal giudice tutelare, varia a seconda delle esigenze del caso.
Il soggetto beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e per il compimento degli atti della vita quotidiana (es: acquisiti di modico valore).
E' riconosciuta al beneficiario la facoltà di effettuare, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, la designazione di una persona di sua fiducia quale amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità.
Nel decreto di nomina, emesso entro sessanta giorni dalla richiesta del giudice tutelare del luogo in cui il soggetto interessato ha la residenza o il domicilio, devono essere indicati i poteri e i limiti dell'attività di amministrazione della persona incaricata.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve informarlo circa gli atti da compiere. Qualora si verifichi un contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, o nel caso di scelte o atti dannosi per il beneficiario o di negligenza nel perseguire l'interesse o soddisfare i bisogni o le richieste di quest'ultimo, il beneficiario, il pubblico ministero o i soggetti legittimati a fare istanza di nomina dell'amministratore, possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato i provvedimenti che riterrà più opportuni.
Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni legislative o in eccesso rispetto all'incarico o ai poteri conferiti dal giudice, possono essere annullati.
L'amministrazione di sostegno può essere revocata o dichiarata cessata, su istanza di parte o d'ufficio dal giudice tutelare, quando l'istituto si sia rilevato inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario, o se non è più necessario.
3. Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere attivato dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.