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Adempimenti per corso di cucina e gioco di carte

Domanda: 

L'associazione, che si occupa di terza età, sta programmando le seguenti due attività per le quali desidera avere i seguenti chiarimenti: 

  1. Corso di cucina per badanti da svolgere in un centro anziani che ha a disposizione una cucina e un responsabile Haccp: tale responsabile dovrà essere presente durante lo svolgimento del corso? 
  2. Torneo di carte da svolgere presso la sede di un'altra associazione o di un altro ente (es: Comune) dietro pagamento dei partecipanti di una quota di iscrizione e il cui ricavato complessivo andrà a finanziare le attività istituzionali dell'associazione oppure progetti di beneficenza: a quali normative/disposizioni/accorgimenti si dovrà fare riferimento per poter svolgere regolarmente detto torneo?
Risposta: 

Non è necessario che il responsabile Haccp sia presente durante lo svolgimento del corso presso il centro anziani.
In generale, il corso è essenziale che venga effettuato in un ambiente a norma dal punto di vista della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Il rispetto del metodo di autocontrollo igienico finalizzato a tutelare la salute del consumatore prevede che sia fatta attenzione alle fasi produttive di un alimento e alle altre fasi successive come lo stoccaggio, il trasporto, la conservazione e la distribuzione.

Riguardo alla seconda domanda, oltre a disposizioni specifiche, che nel caso non interessano, esistono in materia di giuoco disposizioni generali contenute nel codice civile (artt. 1933 – 1935) e nel codice penale (artt. 718 – 723).
Il giuoco con le carte di per sé non è proibito dalla legge a meno che non si tratti di giuoco d'azzardo, ossia di un giuoco che ha finalità di lucro ed in cui la vincita o la perdita sono aleatorie. Il giuoco d'azzardo è, infatti, vietato da norme penali ed è, quindi, illecito. 
Riteniamo, pertanto, che per non correre alcun rischio: 

a) l'associazione deve perseguire, da statuto, finalità ricreative; 

b) il giuoco, di volta in volta praticato, non deve essere configurabile come giuoco d'azzardo, non deve, cioè, essere mai prevista alcuna posta – neanche di tenue entità e questo, prudentemente, per qualsiasi giuoco - e non deve essere tra quei giuochi in cui la vincita o la perdita dipendono dalla sorte (tra questi ultimi, a titolo meramente esemplificativo, il ramino, 7 e mezzo, tre sette, ecc..). Tale verifica, ovviamente, deve essere fatta di volta in volta essendo legata al tipo di giuoco scelto ed al comportamento tenuto dai giocatori. 

Non sono pertanto necessarie particolari autorizzazioni per il gioco delle carte, ma é sufficiente il possesso e l'esposizione della tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Comune. Sotto il profilo strettamente fiscale, ai sensi del co. 2, art. 148 del D.P.R. n. 917/1986, si considerano, in generale, effettuate nell'esercizio di attività commerciali, le prestazioni di servizi agli associati e ai terzi verso pagamento di un corrispettivo specifico, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. 
Questi corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. Per non rientrare in questo regime tributario non agevolato, è necessario che i giocatori siano effettivi soci, e per effettivi si intende che abbiano il reale diritto a partecipare all'assemblea, decidere, votare, essere eletti nel consiglio direttivo, cambiare il presidente e lo statuto dell'associazione. Allora, se tutti i partecipanti ai tornei di carte sono soci effettivi, a norma del co. 1 dello stesso art. 148, questi non pagano un contributo, bensì versano una quota o contributo associativo che non concorre a formare il reddito imponibile. Sarebbe possibile, nella fattispecie descritta, applicare anche il co. 3 dell'art. 148, previo adeguamento statutario, inserendo nello statuto tutti i requisiti elencati nel medesimo art. 148 – decommercializzazione delle attività rivolte ai soci – a condizione che i tornei di carte rientrino fra le finalità (di tipo ricreativo) dell'associazione.

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