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Accordo barter

Ultimo aggiornamento: 23/04/2025
Domanda: 

La nostra OdV è anche editore di un quotidiano on line regolarmente iscritto al tribunale. 

Da tempo ci stanno contattando diverse società che ci chiedono di ospitare sul portale la loro pubblicità.

Non svolgendo attività di natura commerciale e non volendo aprire una Partita Iva, ci chiediamo se è possibile adottare uno strumento tipo "accordo barter" per ottenere, in cambio della pubblicità da ospitare sul sito, merci o beni da sfruttare successivamente per la raccolta fondi.

Risposta: 

Il BARTER (baratto) è lo scambio di beni e/o servizi senza l’utilizzo del denaro.

L’Associazione intenderebbe configurarlo in ambito PUBBLICITARIO come una modalità di pagamento – quindi, come un corrispettivo (e non come una erogazione liberale/donazione) - di uno spazio pubblicitario sul quotidiano on line effettuato da una Società attraverso prodotti e servizi della Società medesima, anche se utilizzati successivamente per attività di raccolta fondi.

Questa modalità di pagamento sicuramente presenta VANTAGGI per la Società ma non per l’Associazione, in quanto la prima può risparmiare liquidità, ‘svuotare’ il proprio magazzino e avvalersi di un credito d’imposta sulla pubblicità poiché è stata fatta su un web media editoriale.

Per l’Associazione, invece, questa operazione di bartering – anche se sotto il profilo ‘civilistico’ si configura come un contratto di permuta (ex art. 1552 e ss. Codice civile) tipico, consensuale e con effetti reali – sotto il profilo ‘fiscale’ è soggetta alla disciplina tributaria italiana, in termini di imposte dirette e IVA, con gli stessi obblighi di fatturazione (citando però una dicitura apposita in fase di emissione del documento fiscale) i quali presuppongono l’apertura della Partita IVA.

In altri termini, esiste anche con gli accordi di bartering uno scambio ‘commerciale’ fra Società e Associazione, quindi un rapporto sinallagmatico tipico delle operazioni pubblicitarie o di sponsorizzazione con rilevanza commerciale.

La sponsorizzazione, infatti, è un contratto in base al quale un soggetto (sponsee = società) si obbliga ad associare alla propria attività il nome o il segno distintivo di un altro soggetto (sponsor = associazione), contro corrispettivo (in denaro o in beni/servizi diversi dal denaro), divulgandone così l’immagine o il marchio presso il pubblico e amplificandone, in maniera indiretta, le vendite dei prodotti.

 

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