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Registro dei volontari: obbligo di vidimazione

Venerdì 4 giugno 2021

L’art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore prevede l’obbligo per gli ets che si avvalgono di volontari, di iscrivere quelli «non occasionali» in un apposito registro.

A fronte di possibili diverse interpretazioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 7180 del 28 maggio 2021, ha reso noto che – a giudizio dell’amministrazione – permane in vigore quanto previsto dal D.M. 14 febbraio 1992, n. 92 (adottato in attuazione dell’art. 4 della legge n. 266/1991, abrogato). Ciò significa, in particolare, che è necessario che il registro dei volontari abbia una numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina da parte del notaio, da un segretario comunale o di altro pubblico ufficiale abilitato, nonché l’apposizione della dichiarazione del numero complessivo delle pagine da parte dell’autorità che ha bollato.

L’art. 3 del D.M. n. 92/1992 prevedeva altresì che:

  • nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza dei volontari;
  • i soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione;
  • i nominativi dei soggetticheperqualunquecausacessinodifarparte dell'organizzazione di volontariato debbono essere indicati nello stesso giorno in cui la cessazione si verifica;
  • il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.

Il raggio di applicazione del D.M. 92/1992, tuttavia, è oggi più esteso rispetto all’originaria formulazione: nell’interpretazione del Ministero, infatti, esso pare applicabile a tutti gli ets nei quali siano presenti, al loro interno, volontari non occasionali.

La nota ministeriale precisa che tali disposizioni debbono continuare ad essere osservate sino all’adozione di un nuovo atto ministeriale, in attuazione dell’art. 18 del Codice del Terzo settore.

La nota è a cura di Luca Gori, ricercatore in diritto costituzionale presso la Scuola Sant’Anna Pisa.

 

 

 

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