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Pubblicate le Linee guida per la gestione dei registri del volontariato

Mercoledì 8 giugno 2016

La Regione Toscana ha approvato il 30 maggio con la delibera n. 513 le Linee guida per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato (vedi allegati). In seguito alle nuove disposizioni introdotte in relazione alle competenze degli enti locali, le Linee guida hanno l’obiettivo di

definire criteri organizzativi, indirizzi operativi e suggerimenti gestionali che contribuiscano a garantire, all’interno del territorio regionale, uniformità ed omogeneità nell’esercizio della funzione di tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale in un’ottica di continuità amministrativa rispetto alla gestione precedente all’approvazione della L.R. 21/2016, con particolare riferimento alle procedure relative all’iscrizione, cancellazione e revisione delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Ricordiamo che le nuove disposizioni normative hanno modificato soprattutto l'art. 4 (Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) della L.R. 28/1993. In particolare le principali modifiche riguardano:
· il comma 1, dove si prevede che la tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato venga effettuata dai comuni capoluogo di provincia 1 (tale dizione comprende anche la Città Metropolitana di Firenze);
· il comma 2, dove si prevede che la domanda di iscrizione al registro regionale venga presentata al comune capoluogo della provincia tramite il comune nel cui territorio ha sede legale l’organizzazione di volontariato;
· il comma 2-bis, dove si prevede che la trasmissione della domanda di iscrizione (unitamente alla correlata documentazione) venga effettuata, per via telematica, nei confronti del comune capoluogo, da parte del comune nel cui territorio ha sede legale l’organizzazione di volontariato entro tre giorni dalla presentazione;
· il comma 3, dove si prevede che il comune capoluogo di provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotti l’atto per l’iscrizione dell’organizzazione richiedente nella sezione provinciale del registro regionale ovvero, in caso non sussistano i requisiti, adotti l’atto motivato di diniego all’iscrizione medesima.

Ricordiamo, infine, che ai sensi della L.R. 21/2016 la scadenza per la revisione periodica del Registro regionale resta fissata al 30 giugno di ogni anno.

Il modulo per la revisione è disponibile presso gli uffici dei Comuni capoluogo. Il modulo, con gli allegati previsti, deve essere redatto dall’associazione e inviato al Comune capoluogo della provincia nel territorio della quale essa ha sede legale. Il Comune capoluogo di provincia effettuerà la verifica e trasmetterà alla Regione l’elenco delle associazioni che mantengono l’iscrizione entro il 30 settembre di ogni anno.

Per qualsiasi chiarimento le associazioni di volontariato della Toscana possono contattare le Delegazioni territoriali di Cesvot.

Clicca qui per i recapiti degli uffici dei Comuni capoluogo di provincia che hanno attivato il servizio di tenuta dei Registri.
 

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