La riforma del terzo settore approda nell'aula del Senato

Giovedì 17 marzo 2016

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato il Ddl di riforma del terzo settore. Ora la discussione della legge passa all'aula. Sul provvedimento, già approvato dalla Camera, svolgerà la relazione illustrativa il senatore Stefano Lepri. La votazione degli emendamenti avrà inzio martedì 22 marzo, ore 15, fino a conclusione in seduta unica il 23 marzo.

La Commissione del Senato ha approvato un testo che introduce alcune modifiche, anche consistenti, rispetto a quello uscito dalla discussione alla Camera. In particolare segnaliamo le modifiche dell'articolo 5 riguardanti i Centri di Servizio per il Volontariato (Csv). Il testo prevede che i Csv si aprano a tutti gli enti del terzo settore, sia nei servizi che nella base sociale, ma il volontariato manterrà la maggioranza assoluta dei voti in assemblea. Sono, inoltre, previste forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna.

Di seguito riportiamo il testo dell'articolo 5 relativo ai Centri di Servizio, così come è stato approvato dalla Commissione del Senato:

e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che alla loro costituzione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;

2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;

3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;

4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell’organo assembleare, con l’attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;

6) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;

e-bis) revisione dell’attività di programmazione e controllo dell’attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:

1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all’attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;

2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l’eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici.

 

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