Decreto rilancio, il sostegno al Terzo settore

Martedì 26 maggio 2020

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 maggio 2020. Il decreto-legge è stato presentato alle Camere per la conversione in legge. Occorrerà, quindi, verificare la portata effettiva delle misure all’esito della conversione parlamentare (che deve intervenire entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto-legge).

Le misure di sostegno al Terzo settore possono essere suddivise in due parti: le misure specifiche di sostegno al Terzo settore e le misure indirizzate alla generalità degli enti, ma estese anche al Terzo settore.

MISURE SPECIFICHE DI SOSTEGNO AL TERZO SETTORE

Art. 15

Aumento delle risorse per il servizio civile.

Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all’assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile universale è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 67

Incremento risorse per le attività e progetti del Terzo settore.

Si incrementa il fondo previsto dall’art. 72 del Codice del Terzo settore in misura pari a 100 milioni, con l’intento di sostenere l’operato di ODV, APS e fondazioni nelle azioni volte “a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID”.

Art. 156

Cinque per mille.

Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’esercizio finanziario 2019, si stabilisce una procedura affinché gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio siano pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo sia erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

 

MISURE DI SOSTEGNO ESTESE AL TERZO SETTORE

Art. 24

Disposizioni in materia di versamento Irap

Per gli enti non commerciali, non è dovuto il saldo dell’IRAP per il periodo d’imposta 2019 né il versamento della prima rata d’acconto IRAP per il 2020. Resta dovuto l’importo degli acconti per l’anno 2019 eventualmente non versati.

Art. 25 

Contributo a Fondo perduto

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, in relazione allo svolgimento di attività di impresa, è riconosciuto un contributo a fondo perduto .

Il contributo, spetta:

1)ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;

2)a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Rispetto al criterio di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.

Il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

1) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro

2) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a un milione di euro

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e inferiori a cinque milioni di euro L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a € 2.000,00.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, anche per il tramite di un intermediario, una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

In  tale istanza il richiedente sarà tenuto anche ad autocertificare i requisiti antimafia, che saranno in un secondo tempo verificati dalla Guardia di Finanza con il Ministero competente , verrà fatta una verifica nel merito anche da parte dell’’Agenzia delle Entrate.

Nel caso vengano constatate cause ostative la stessa Agenzia procede alle attività di recupero del contributo e colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

Art. 28

Credito di imposta per gli affitti

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito viene concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli

enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione , di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale

Il credito d’imposta può essere:

•    utilizzato in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24;

•    ceduto ad altri soggetti

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e spetta ai soggetti locatari esercenti attività economica a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente

Art. 66

Distribuzione delle mascherine anche ai volontari

Si includono tra i destinatari di distribuzione di mascherine chirurgiche – giù prevista dal decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), anche i volontari, operanti sia nel settore sanitario sia in settori diversi, (e non solo i lavoratori), che operano in attività in cui è impossibile mantenere una distanza di un metro

Art. 77

Contributi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Si estende all’intero Terzo settore quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), all’art. 43, in tema di contributi ad imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Art. 109

Prestazioni individuali domiciliari

Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma.

E’ inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.

Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute.

Art. 120

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure  legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli  ambienti  di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in  luoghi  aperti  al  pubblico  (indicati  nell’allegato  1 al decreto-legge) ,  alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore,  è  riconosciuto  un  credito  d'imposta  in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel  2020,  per  un massimo di 80.000 euro, in relazione agli  interventi  necessari  per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di  contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli  edilizi necessari  per  il  rifacimento  di  spogliatoi  e  mense,   per   la realizzazione  di  spazi  medici,  ingressi  e  spazi   comuni,   per l'acquisto  di  arredi  di  sicurezza,  nonché  in  relazione   agli investimenti in attività innovative, ivi compresi  quelli  necessari ad  investimenti  di  carattere  innovativo  quali  lo   sviluppo   o l'acquisto di strumenti  e  tecnologie  necessarie  allo  svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per  il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni previste dal decreto-legge, nel limite delle spese effettivamente sostenute. È previsto che il credito di imposta possa essere portato “esclusivamente in compensazione” e sia  utilizzabile  solo nell'anno di imposta 2021.

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o  soggetti  aventi diritto oltre quelli indicati dalla disposizione. 

Art. 125

Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, il decreto-legge Cura Italia (n. 18 del 2020) attribuiva ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

La misura è oggi estesa agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Art. 126 e art. 127

Proroga sospensione versamenti

La sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, già prevista nel decreto Cura Italia e Liquidità a favore degli enti non commerciali, è prorogata al 16 settembre. In alternativa, possono essere rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso 16 settembre 2020.

Nota a cura del Prof. Luca Gori della Scuola Superiore San'Anna di Pisa.

 
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