Di Daniele Erler - Cantiere terzo settore
Il decreto legge 73 del 2021 (cosiddetto “Sostegni-bis”), tra le altre misure previste (ne abbiamo parlato nell’articolo “Sostegni bis: tutte le misure per il non profit”), ha riproposto il contributo a fondo perduto, con l’obiettivo di sostenere economicamente i soggetti e le attività più colpite dall’emergenza epidemiologica, nel solco di quanto fatto con i contributi previsti dai decreti “Rilancio”, “Ristori” e “Sostegni”.
In realtà sono stati introdotti tre tipi di contributo a fondo perduto:
- il contributo “Sostegni-bis automatico”;
- il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”, per il quale è possibile presentare domanda a partire dallo scorso 5 luglio e fino al 2 settembre 2021;
- il contributo “Sostegni-bis perequativo”, il quale troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021.
In questo approfondimento concentriamo l’attenzione sui primi due contributi, in relazione ai quali è possibile scaricare e consultare la completa ed esaustiva guida operativa dell’Agenzia delle entrate.
Da tali misure possono essere interessati anche gli enti non profit.
Il contributo “Sostegni-bis automatico”
Il contributo “Sostegni-bis automatico” consiste in una somma di denaro erogata dall’Agenzia delle entrate ai soggetti che hanno percepito il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”, per il quale era possibile presentare domanda tra il 30 marzo e il 28 maggio 2021 (ne abbiamo parlato nell’articolo “Non profit: come accedere al contributo a fondo perduto”). Potevano richiedere tale contributo anche gli enti non commerciali di cui all’art. 73, c. 1, lett. c) del dpr 917 del 1986, che esercitano attività commerciale in via non esclusiva né prevalente, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; non lo potevano quindi richiedere le associazioni e gli altri enti non profit (ad esempio fondazioni o comitati) in possesso del solo codice fiscale, non svolgenti alcuna attività commerciale.
L’importo riconosciuto è erogato in automatico ed è pari al contributo a fondo perduto ricevuto in base al decreto “Sostegni”; il relativo pagamento è stato disposto lo scorso 22 giugno con comunicato stampa da parte dell’Agenzia delle entrate.
La modalità di erogazione sarà la stessa indicata dal beneficiario sull’istanza al contributo “Sostegni”, cioè accredito sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’Iban indicato sull’istanza del contributo “Sostegni” oppure riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante presentazione di modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Tale contributo è escluso da tassazione Ires e Irap, e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
“Sostegni-bis attività stagionali”: beneficiari e requisiti
Tale contributo consiste nell’erogazione di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito di presentazione di un’apposita istanza da parte del contribuente in possesso dei requisiti previsti: come detto in precedenza, è possibile inviare la richiesta entro e non oltre il prossimo 2 settembre.
Il contributo può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che sono titolari di reddito agrario, residenti o stabiliti in Italia, i quali devono essere in possesso di una partita Iva attiva ed aperta in data antecedente al 26 maggio 2021.
Fra tali soggetti rientrano anche le associazioni e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale in via non esclusiva né prevalente; non vi rientrano gli stessi soggetti qualora siano in possesso del solo codice fiscale e non svolgano quindi alcuna attività di tipo commerciale.
La prima e fondamentale condizione affinché un ente non profit possa accedere al contributo è che esso abbia avuto un volume di ricavi commerciali non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”). Per gli enti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare si fa riferimento all’esercizio 2019; per un ente che ha, ad esempio, l’esercizio che parte il 1° luglio e termina il 30 giugno, il riferimento è invece l’esercizio 2018/2019.
Il secondo e fondamentale requisito è quello per cui l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente tali importi si deve considerare la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi (per le fatture immediate il riferimento è la data della fattura, per quelle differite la data dei documenti di trasporto o dei documenti equivalenti richiamati in fattura).
A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non sono previsti requisiti alternativi al calo del fatturato e dei corrispettivi, né quello dell’apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 né quello dell’avere sede legale su un territorio calamitato alla data del 31 gennaio 2020: per ottenere il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” tutti i soggetti devono obbligatoriamente aver subìto un calo del fatturato nella misura appena delineata.
I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva: a titolo di esempio, se l’ente ha attivato la partita Iva il 10 maggio 2019 conteggerà il fatturato e i corrispettivi per il 2019 avendo riferimento ai mesi da giugno a dicembre. Qualora il soggetto abbia attivato la partita Iva tra il 1° aprile 2020 e il 26 maggio 2021, non si è verificato alcun calo del fatturato (essendo ovviamente pari a zero i corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020) e l’ente non avrà quindi diritto al contributo. Per un maggiore approfondimento, oltre che per un’esemplificazione schematica del calcolo delle medie mensili si rimanda alla guida operativa dell’Agenzia delle entrate.
Le modalità di calcolo del contributo “Sostegni-bis attività stagionali”
Il contributo spettante agli enti in possesso dei requisiti menzionati al paragrafo precedente è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Le percentuali previste sono diverse a seconda che il soggetto richiedente abbia o meno percepito il contributo “Sostegni” e variano in base al volume dei ricavi commerciali relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (per gli enti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare si fa riferimento all’esercizio 2019), secondo le modalità indicate nella seguente Tabella 1.
A differenza di quanto previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, non è qui previsto un importo minimo mentre l’importo massimo erogabile non può superare i 150.000 euro.
Compatibilità tra “Sostegni-bis automatico” e “Sostegni-bis attività stagionali”
Il contributo “Sostegni-bis automatico” è alternativo al contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.
I soggetti ai quali è erogato in automatico il contributo “Sostegni-bis” e che sono in possesso anche dei requisiti per il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”, possono comunque presentare l’istanza anche per tale ultimo contributo: dato che però i due contributi sono come detto alternativi, il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” erogato sarà pari a quello determinato in base ai dati contenuti nella relativa istanza, diminuito dell’importo del contributo “Sostegni-bis automatico” percepito, che è quindi conteggiato come un acconto del contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.
I soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni” (perché, ad esempio, non hanno presentato l’istanza nei termini), e a cui quindi non viene erogato il contributo “Sostegni-bis automatico”, se sono in possesso dei requisiti previsti per il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” possono accedervi presentando la richiesta e in tal caso il contributo erogato sarà pari all’importo totale determinato in base ai dati indicati nella relativa istanza.
Nella Tabella 2 vengono riepilogate le diverse possibili casistiche appena esposte.
Alcuni esempi di calcolo del contributo “Sostegni-bis attività stagionali”
Proviamo ora a chiarire meglio quanto detto negli ultimi due paragrafi con alcuni esempi, riguardanti associazioni che hanno aperto la partita Iva in data antecedente al 26 maggio 2021 e che hanno avuto un volume di ricavi commerciali nel 2019 inferiore a 10 milioni di euro. Si prendono qui in considerazione associazioni aventi l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il quale rappresenta nella prassi il caso più comune.
ESEMPIO 1
Associazione che ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 30.000 euro nel 2019.
Essa ha incassato nello specifico ricavi commerciali per 21.000 euro nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e per 9.000 euro nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021.
La media mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 è di 1.750 euro (21.000:12) mentre quella del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 è di 750 euro (9.000:12). La differenza è di -1.000 euro (750-1.750): il requisito del calo del fatturato di almeno il 30% è presente.
Poniamo che l’ente abbia ricevuto il contributo “Sostegni-bis automatico” per 2.000 euro: secondo quanto riportato alla Tabella 1, la percentuale da applicare alla differenza fra l’ammontare medio mensile dei due periodi (1.000 euro) è quella del 60% (corrispondente ai 30.000 euro di ricavi conseguiti nel 2019) e il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” spettante sarebbe quindi di 600 euro (1.000x60%). Avendo però l’associazione già ricevuto i 2.000 euro del “Sostegni-bis automatico” all’istanza non verrà dato corso e l’ente non riceverà quindi nulla.
ESEMPIO 2
Riprendiamo qui per intero l’esempio 1, con la differenza che in questo caso l’ente non ha ricevuto il contributo “Sostegni-bis automatico” (perché, ad esempio, non ha presentato istanza per il “Sostegni”).
Sempre secondo quanto indicato alla Tabella 1 la percentuale da applicare alla differenza fra l’ammontare medio mensile dei due periodi (1.000 euro) è ora quella del 90% e il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” spettante sarebbe quindi di 900 euro.
In caso di accoglimento dell’istanza, non essendoci più un importo minimo erogabile (che il decreto “Sostegni” quantificava in 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) verrà erogata la cifra di 900 euro.
ESEMPIO 3
Associazione che ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 150.000 euro nel 2019.
Essa ha incassato nello specifico ricavi commerciali per 120.000 euro nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e per 30.000 euro nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021.
La media mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 è di 10.000 euro (120.000:12) mentre quella del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 è di 2.500 euro (30.000:12). La differenza è di -7.500 euro (2.500-10.000): il requisito del calo del fatturato di almeno il 30% è presente.
Poniamo che l’ente abbia ricevuto un contributo “Sostegni-bis automatico” per 3.000 euro: secondo quanto riportato alla Tabella 1, la percentuale da applicare alla differenza fra l’ammontare medio mensile dei due periodi (7.500 euro) è quella del 50% (corrispondente ai 150.000 euro di ricavi conseguiti nel 2019) e il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” spettante sarebbe quindi di 3.750 euro (7.500x50%). Avendo però l’associazione già ricevuto i 3.000 euro del “Sostegni-bis automatico”, in caso di accoglimento dell’istanza la somma erogata sarà di 750 euro.
ESEMPIO 4
Associazione che ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 40.000 euro nel 2019.
Essa ha incassato nello specifico ricavi commerciali per 30.000 euro nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e per 25.000 euro nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021.
Il requisito del calo del fatturato di almeno il 30% in questo caso non è presente, e quindi in tal caso l’associazione non ha i requisiti per richiedere il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.
Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito
Anche il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” è escluso da tassazione Ires e Irap, e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Sulla base di un’opzione, irrevocabile, che il soggetto richiedente esprime nell’istanza di contributo, l’Agenzia delle entrate eroga l’intero contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’Iban indicato sull’istanza, o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Il limite degli aiuti di Stato
Il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”, come tutti i precedenti contributi a fondo perduto, è classificabile tra gli aiuti di Stato previsti alle sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Nel caso in cui i soggetti che presentano l’istanza per il contributo “Sostegni bis attività stagionali” dovessero superare, con l’importo spettante, il limite massimo di aiuti di Stato previsto dalle due sezioni menzionate, nell’istanza dovranno indicare il minor importo di contributo a fondo perduto che richiedono e che consente loro di non superare detto limite.
A tal proposito, si consiglia di approfondire la questione nel paragrafo “I limiti degli aiuti di Stato”, contenuto nella guida operativa dell’Agenzia delle Entrate.
I termini e le modalità per presentare la domanda per il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”
I termini e le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “Sostegni-bis attività stagionali” sono contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021.
L’istanza può essere predisposta ed inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021.
L’istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente dagli interessati o tramite intermediari abilitati (Caf o commercialisti) mediante:
- procedura web nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate (a cui si accede tramite le credenziali SPID, CIE, CNS o tramite le credenziali Entratel o Fisconline);
- software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.
Nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate è comunque possibile trovare tutte le informazioni e la modulistica relativa alla presentazione dell’istanza del contributo in oggetto.
Fonte CSVnet