Venerdì 17 marzo è stato apporvato dal Consiglio dei Ministri e quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, un decreto legge d’urgenza per l’abolizione dei voucher (buoni lavoro) o meglio dell’istituto del lavoro accessorio e per la modifica della disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
Si tratta di una norma che interessa anche tante associazioni di volontariato. Fino ad oggi, infatti, anche gli enti non profit potevano usare i voucher per pagare attività lavoratorie accessorie o saltuarie, relative ad esempio alla realizzazione di iniziative e manifestazioni di solidarietà o culturali. Dal 17 marzo ciò non sarà più possibile.
Il decreto prevede, infatti, che siano aboliti gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero abolisce i voucher che dal 17 marzo non sono più acquistabili. Da sabato 18 marzo la rete dei tabaccai, le banche e tutti gli altri esercizi abilitati non possono più emettere nuovi buoni lavoro.
Lo stesso decreto prevede però una regola transitoria: fino al 31 dicembre 2017 sono ancora utilizzabili i buoni già richiesti che possono essere usati normalmente con le consuete procedure e senza costi aggiuntivi. Il periodo transitorio servirà solo a smaltire i buoni lavoro già acquistati e non sarà quindi obbligatorio restituirli e chiederne il rimborso.
Oltre al lavoro accessorio, il decreto prevede anche, con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il ripristino integrale della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, a tutela dei lavoratori impiegati.