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5xmille: la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Venerdì 22 maggio 2020

Con la Nota n. 4344 del 19 maggio 2020 su Contributo del 5 per mille, art. 35, commi 3 e 3-bis (D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese proroga il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate con i fondi del cinque per mille e, di conseguenza, il termine entro il quale deve essere assolto il relativo obbligo di rendicontazione concernente gli importi accreditati durante l'anno solare 2019 e imputabili agli anni finanziari 2017 o antecedenti. Sarà possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille entro il 31 ottobre 2020 e rendicontarli entro 18 mesi dalla loro erogazione.

Inoltre, ammette, ai fini della rendicontazione del contributo del 5 x mille, le spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria in corso. Ciò solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell’oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie. Infatti l’emergenza epidemiologica in atto non può fondare l’ammissibilità, sempre ai fini dell’utilizzo del contributo del cinque per mille, di spese da sostenere in deroga alle previsioni statutarie, tali da determinare una modifica dell’oggetto o dello scopo sociale, che possono essere legittimamente apportate in ossequio alle disposizioni contenute nello statuto.
 

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