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Le modifiche al D. L. "Cura Italia"

Lunedì 11 Maggio 2020

La legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020) ha introdotto alcune modifiche e novità sulla disciplina originariamente prevista dal decreto Cura Italia.

Il Prof. Luca Gori della Scuola Superiore San'Anna di Pisa ci spiega queste e altre importanti novità per gli enti del terzo settore nella nota esplicativa di seguito:

1.    Proroga del termine per l’adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore

 L’art. 35, commi 1 e 2, del decreto-legge Cura Italia proroga il termine per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus con la modalità semplificata dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020. Si ricorda che la modalità semplificata consente di modificare gli statuti in adeguamento alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore con le modalità previste per l’assemblea ordinaria (anziché straordinaria).
È prorogato al 31 ottobre 2020 anche il termine per l’adeguamento dello statuto delle imprese sociali.
    
2.    Proroga del termine per l’approvazione dei bilanci

L’art. 35, comma 3, del decreto-legge Cura Italia prevede che, per l’anno 2020, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto

Questa possibilità è stata estesa dalla legge di conversione, a tutte le associazioni, fondazioni, comitati ed enti non commerciali.

3.    Modalità di riunione degli organi sociali di associazioni e fondazioni
    
L’art. 73 c. 4 del decreto-legge Cura Italia ammette la possibilità per le associazioni private, sia riconosciute sia non riconosciute, e per le fondazioni, che non abbiano regolamentato e determinato nei rispettivi statuti modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, che i propri organi si possano riunire proprio con tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.  
Questa possibilità è ammessa per il periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe).

Per effetto dell’estensione prevista dall’art.106, c.8-bis del decreto legge  n. 18 del 2020 alla normativa sulle società, gli enti non profit non in possesso della qualifica di ODV, APS ed ONLUS hanno comunque la facoltà di utilizzare nelle assemblee (sia ordinarie che straordinarie) tenute in forma telematica, anche qualora non siano previste nello statuto, gli strumenti più ampi rispetto a quelli previsti dall’art.73, c.4 del decreto-legge (che si applica anche ad ODV, APS ed ONLUS), quali il voto elettronico o per corrispondenza, oppure il voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Tale possibilità è consentita entro il 31 luglio.
In linea generale, pare necessaria una precisazione. Sulla base del DPCM 26 aprile 2020, le riunioni degli organi sociali continuano ad essere vietate e, quindi, l’art. 73, c. 4 costituisce una possibilità e non un obbligo. Pertanto, qualora l’ente ritenga di non disporre di competenze, conoscenze, strumentazioni in grado di poter gestire la riunione telematica, è ammissibile che le altre delibere di competenza degli organi da adottare in questo periodo, le riunioni possono essere rinviate per causa di forza maggiore sulla base dell’ordine dell’autorità (nazionali o regionali) fino a data da destinarsi.

4.    Erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

 L’art. 66 del decreto-legge Cura Italia prevede una disposizione ad hoc per le erogazioni liberali in denaro o natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di una misura che si aggiunge – e non sostituisce – quelle già previste per le erogazioni liberali a favore degli ETS dal Codice del Terzo settore.

 Per le erogazioni liberali, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché di enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

 Per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.133, che prevede la deducibilità dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte delle erogazioni liberali in denaro effettuate - nel caso di interesse – per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati, nonché di enti religiosi civilmente riconosciuti.
 Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono altresì deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

 Per le erogazioni in natura, la valorizzazione è effettuata ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del D.M. 28 novembre 2019, che ha attuato quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

5.    Abrogazione della deroga all’incompatibilità fra lo status di volontario e lo status di lavoratore.

Il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19) ha introdotto, all’art. 6, una rilevante novità in tema di volontariato. La disposizione afferma che «per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
L’art. 17, comma 5 è la norma del Codice del Terzo settore che sancisce l’incompatibilità assoluta fra la qualità di volontario e «qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria». Pertanto, fino al termine dell’emergenza (attualmente prevista al 31 luglio 2020, salvo proroghe) sarà possibile per gli enti del Terzo settore stipulare contratti di lavoro con i propri volontari (che mantengono la qualifica di volontari) o, per altro verso, che lavoratori svolgano attività di volontariato nell’ente presso il quale lavorano.

Questa disposizione è stata abrogata, ma è stata riprodotta nell’art. 2-septies della legge n. 27 del 2020 e, pertanto, rimane in vigore.

 

 

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