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Statuto

Art. 1 - COSTITUZIONE
  1. E' costituita con durata illimitata con sede legale in Firenze l'Associazione Centro servizi volontariato Toscana – Cesvot, organizzazione di volontariato (ODV), da ora in avanti denominata Cesvot.
  2. Il Cesvot è un'associazione riconosciuta senza fini di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli enti del Terzo settore in Toscana. A tale fine, svolge prevalentemente in favore di terzi, in via principale, le attività di interesse generale di cui all’art. 2, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. Il Cesvot si ispira a principi di qualità, di economicità, di territorialità e prossimità, di universalità, non discriminazione e pari opportunità, di integrazione, di pubblicità e trasparenza, di cui all’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, c.d. Codice del Terzo settore (da ora in avanti, Codice Terzo settore).
  3. Il Cesvot è disciplinato dal Codice Terzo settore  e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
  4. L’Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione “Centro servizi volontariato Toscana ODV” oppure “CESVOT ODV”.
Art. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'
  1. Il Cesvot si propone di promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli enti del Terzo settore in Toscana. A tale fine, organizza, gestisce ed eroga i servizi di cui al comma 3 del presente articolo, al fine, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.
  2. Il Cesvot, svolge le seguenti attività di interesse generale:
    • erogazione di servizi strumentali a favore di ETS (Enti del Terzo Settore) e, in particolare di ODV (Organizzazioni di Volontariato);
    • attività culturale di interesse sociale con finalità educativa;
    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
  3. In particolare il Cesvot, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del Codice del Terzo Settore, potrà erogare i seguenti servizi:
    a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato  e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della  cultura  della  solidarietà  e  della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati  a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di  natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
    b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
    c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
    d)  servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
    e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
    f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.
  4. Il Cesvot può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.         
  5. I servizi del Cesvot, a seguito dell’accreditamento di cui all’art. 101 comma 6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, sono erogati a titolo gratuito ai soggetti di cui all’articolo 2 comma 1, attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), di cui all’art. 62 del Codice del terzo settore. E’ fatto divieto, con tali risorse, di effettuare direttamente erogazioni in danaro nonché trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.
  6. Il Cesvot potrà avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite anche attraverso l’erogazione di servizi a pagamento.
  7. Le risorse di cui al comma precedente sono gestite con contabilità separata.
  8. Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il Cesvot potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, compreso imprese strumentali. Potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del Codice del terzo settore.
Art. 3 - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
  1. Sono soci fondatori del Cesvot le seguenti organizzazioni regionali: Acli, Aido, Anpas, Arci, Auser, Avis, Avo, Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, Cnv, Coordinamento Regionale Gruppi Auto Aiuto, Fratres.
  2. Possono aderire in qualità di soci le organizzazioni di volontariato di rilevanza regionale. Gli altri enti del Terzo settore di rilevanza regionale - esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile – che non siano organizzazioni di volontariato, possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
  3. Sono considerati di rilevanza regionale, gli enti del Terzo settore aventi sede legale in Toscana, a struttura federale che siano costituite da enti del Terzo settore con sede legale in almeno 5 province della regione Toscana. Sono altresì considerati di rilevanza regionale gli enti del Terzo settore aventi sede legale in Toscana a struttura unitaria, dotati di articolazioni organizzative in almeno 5 province della regione Toscana.
  4. La domanda di ammissione, nella quale si dovrà dichiarare di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo, che la sottopone con proprio parere all'Assemblea, la quale si esprime in via definitiva entro 90 giorni dal ricevimento.
  5. L'ammissione è subordinata all'impegno dell’aspirante socio a condividere le finalità e a partecipare alle attività di cui all’art. 2 del presente Statuto, ad assumersi gli obblighi connessi alla qualità di socio, a rispettare principi, valori e norme del presente statuto.
  6. La qualità di socio si perde per recesso, scioglimento dell’ente, per esclusione deliberata motivatamente dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
  7. Il socio può essere escluso per:
    a. Violazione degli obblighi di cui all’art. 3 bis comma 2.
    b. Difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti al comma 2 del presente articolo.
    c. Gravi motivi, che abbiano recato un pregiudizio all’attività ed al funzionamento dell’Associazione.
  8. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di  appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi cessati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
  9. Il recesso dalla qualità di socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale e produce i suoi effetti con delibera di presa d’atto da parte dell’Assemblea ed in ogni caso decorsi novanta (90) giorni dalla sua ricezione. 

Art. 3 BIS - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

  1. I soci hanno il diritto di:
    • eleggere gli organi sociali;
    • decidere sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;
    • essere informati sulle attività del Cesvot e controllarne l’andamento;
    • esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto;
    • frequentare i locali del Cesvot;
    • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Cesvot;
    • concorrere all’elaborazione del programma e all’approvazione dei bilanci del Cesvot, nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
  2. I soci hanno l’obbligo di:
    • osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
    • versare la quota associativa, ove deliberata dall’Assemblea e secondo le modalità, i termini e gli importi dalla stessa stabiliti.

Art. 3 TER - VOLONTARIATO

  1. All’interno del Cesvot i volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari nel terzo settore.
  2. Ai sensi del comma precedente operano al Cesvot in qualità di volontari i rappresentanti dei soci in Assemblea, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti, dell’Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 comma 2 c.c., i componenti degli organismi direttivi delle delegazioni territoriali.
  3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni stabilite da apposito regolamento.
Art. 4 - ORGANI SOCIALI
  1. Sono organi sociali del Cesvot:
  • l'Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo;
  • il Collegio dei garanti;
  1. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all’art. 26 del Codice del Terzo settore nelle modalità disciplinate dal presente statuto.
  2. Ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 comma 2 c.c., ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 5 – ASSEMBLEA
  1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e programmazione del Cesvot ed è composta da un rappresentante designato da ciascun socio. Ciascun socio dispone, per il tramite del suo rappresentante, di un voto. Ciascun socio designa in sua rappresentanza nell’Assemblea un componente titolare ed un componente supplente.
  2. Partecipano all'Assemblea, ma solo con voto consultivo, i presidenti delle Delegazioni territoriali.
  3. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. E’ ammessa una sola delega.
  4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno tre volte l’anno. Essa si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un decimo (1/10) dei suoi componenti e dal Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.
  5. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
  6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei suoi soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei soci.
  7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci.
  8. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
  9. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
  • approvare il programma generale annuale di attività del Cesvot;
  • approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
  • determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare il Presidente, scelto tra i suoi componenti;
  • eleggere e revocare, i componenti del Consiglio Direttivo, scelti tra i suoi componenti, oltre a quello designato dal comitato di coordinamento di cui all’art. 11 comma 5;
  • eleggere e revocare i componenti dell’Organo di controllo e del Collegio dei Garanti;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • decidere l’istituzione di Delegazioni territoriali;
  • discutere ed approvare le proposte di Regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento degli organi sociali;
  • decidere su ammissione ed esclusione dei soci;
  • deliberare una quota associativa;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
  1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
  • modifica dello Statuto;
  • scioglimento del Cesvot e devoluzione del suo patrimonio;
  • trasformazione, fusione o scissione del Cesvot.
Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
  1. Il Consiglio Direttivo, che opera in attuazione della volontà e degli indirizzi dell’Assemblea e alla quale risponde direttamente,  ha un numero di componenti non inferiore a cinque, uno dei quali è in rappresentanza delle delegazioni territoriali di cui all'art. 11. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano i componenti dell’Organo di controllo.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.
  3. Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, elegge, tra i consiglieri, l'ufficio di Presidenza composto da due vice-presidenti, di cui uno vicario e dall'amministratore.
  4. L'ufficio di presidenza affianca il Presidente nelle sue funzioni. Predispone, con la collaborazione del direttore, la documentazione per i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
  5. Il Presidente può invitare alla seduta dell'ufficio di Presidenza uno o più componenti del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea, in ragione delle esigenze emergenti dai temi all'ordine del giorno.
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.
  7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Cesvot. Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
  8. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
  9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la delibera si intende respinta.
  10. Il Consiglio Direttivo:
    a) esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
    b) elegge, su indicazione del Presidente, i due Vice-presidenti, di cui uno vicario, e l'Amministratore;
    c) nomina il Direttore;
    d) nomina il Comitato scientifico;
    d.bis) nomina i rappresentanti del Cesvot negli organismi dell’associazione nazionale di rappresentanza dei centri di servizio;
    d.ter) nomina i componenti di commissioni, gruppi di lavoro, consigli di amministrazione in enti partecipati dal Cesvot;
    e) determina le sedi operative del Cesvot;
    f) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento degli organi sociali del Cesvot;
    f.bis) adotta i regolamenti per il funzionamento degli organismi delle delegazioni e per il funzionamento amministrativo;
    g) presenta all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale; il programma annuale di attività, le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del Cesvot;
    h) propone la costituzione, lo scioglimento e la modifica delle Delegazioni territoriali;
    i) decide, su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
    j) richiede alle delegazioni territoriali, attraverso il coordinamento dei Presidenti, il parere su questioni inerenti il bilancio preventivo ed il piano di attività che deve essere espresso entro 30 giorni;
    k) riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
    l) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
    m) propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio nei casi di cui all’art. 3 comma 6.
  11. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I componenti del Consiglio Direttivo non possono effettuare più di quattro (4) mandati consecutivi. 
Art. 7 - PRESIDENTE
  1. Il Presidente è il legale rappresentante del Cesvot. Svolge le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo.
  2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
  3. In caso di impedimento del Presidente, il potere di firma è assunto dal Vice Presidente vicario.
  4. Il Presidente può delegare in via permanente o temporanea parte dei propri compiti e poteri ai Vice Presidenti.
  5. Il mandato del Presidente e dei Vice presidenti di norma coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.
  6. Il Presidente dura in carica quattro anni e non può effettuare più di due mandati consecutivi. La carica di presidente non può comunque essere rivestita dalla stessa persona per più di 9 (nove) anni.
Art. 8 – ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA
  1. Sono organi di garanzia e controllo del Cesvot:
    a) L’Organo di controllo
    b) il Collegio dei Garanti.
  2. La carica di componente in un organo di garanzia e controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Cesvot.

Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

  1. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell’art. 30 comma 6 del Codice Terzo settore nonchè compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L’Organo di controllo presenta all’Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al Bilancio consuntivo.
  2. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  3. L’Organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, ai quali si applicano l’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 Codice civile. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.
  4. Nel caso in cui il Cesvot sia accreditato quale centro di servizio per il volontariato ai sensi dell’art. 101, comma 6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, il presidente di tale Organo è nominato dall’OTC (Organismo Territoriale di Controllo). I componenti dell’organo di controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 10 - COLLEGIO DEI GARANTI
  1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sull’interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari.
  2. Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali. Decide inoltre sulle istanze proposte dall’aspirante socio cui sia stata rigetta la domanda di ammissione.
  3. E' in ogni caso obbligatorio il ricorso al Collegio dei Garanti, ad istanza della parte più diligente, prima del deferimento della controversia alla magistratura ordinaria.
  4. Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica quattro anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il presidente.

Art. 10 bis -  SPECIFICI REQUISITI ED INCOMPATIBILITA’

  1. Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo, del Collegio dei Garanti, oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla let. i) dell’art. 61 comma 1 Codice Terzo Settore, come di seguito rappresentati:
  1. Requisiti di onorabilità, con riferimento all’assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall’art. 80 Dlgs n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all’assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all’art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all’assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
  2. Requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del terzo settore
  3. Requisiti di incompatibilità, riferiti all’assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia.
  4. Requisiti di indipendenza, riferiti all’assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell’ente
  1. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all’articolo 61 comma 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4) del Codice del Terzo settore.
  2. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai componenti degli organismi direttivi delle delegazioni territoriali.
  3. Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un socio. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Collegio dei Garanti si pronuncia l’Organo di Controllo.
Art. 11 - DELEGAZIONI TERRITORIALI
  1. Il Cesvot articola la propria presenza sul territorio con delegazioni promosse di comune accordo con gli enti del terzo settore di cui al
    comma 2. Delle Delegazioni territoriali fanno parte gli enti aderenti.
  2. Sono enti aderenti le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo settore, non costituiti in una delle forme del libro V del codice civile e fatta eccezione per le cooperative sociali, che si avvalgano di volontari ai sensi dell’art. 17 del Codice del Terzo settore, aventi sede legale in Toscana. Tali enti concorrono alla programmazione delle attività del Cesvot attraverso la rappresentazione dei bisogni e delle esigenze del loro territorio. Eleggono a questo fine gli organismi delle Delegazioni territoriali nelle forme e alle condizioni stabilite in apposito regolamento approvato dagli organi sociali del Cesvot.
  3. L'Assemblea del Cesvot destina annualmente una quota delle risorse generali di bilancio alle attività di servizio nelle Delegazioni, secondo predeterminati e specifici indirizzi.
  4. Gli enti aderenti di cui al comma 2, facenti parte della Delegazione territoriale, eleggono i componenti del direttivo di Delegazione, i quali nominano il presidente della Delegazione al suo interno. La maggioranza dei componenti dei Direttivi di Delegazione deve essere espressione di organizzazioni di volontariato.
  5. Il Comitato di coordinamento è costituito dai presidenti delle Delegazioni. Il Comitato di coordinamento elegge nel suo seno nella sua prima seduta il coordinatore. Il Comitato di coordinamento designa il rappresentante delle Delegazioni territoriali da proporre all’Assemblea del Cesvot per le elezioni del Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 5 comma 9 del presente statuto. Nel caso in cui l’Assemblea non elegga il membro designato dal comitato di coordinamento, il comitato medesimo designa altro candidato, scelto nel suo seno, che è sottoposto ad elezione nella prima assemblea utile successiva ai sensi dell’art. 5 comma 9.
  6. I Direttivi delle Delegazioni territoriali durano in carica 4 anni. I loro componenti non possono ricoprire la carica per più di quattro (4) mandati consecutivi. I presidenti delle Delegazioni territoriali durano in carica quattro (4) anni e non possono effettuare più di due mandati consecutivi. La carica di presidente di Delegazione non può comunque essere rivestita dalla stessa persona per più di 9 (nove) anni. 
Art. 12 - DIRETTORE
  1. Il direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea, dell'ufficio di presidenza, del Consiglio Direttivo e degli Stati generali; predispone, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, la bozza di programma annuale di attività e la bozza di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo, di bilancio sociale e li espone allo stesso Consiglio Direttivo. Dirige e coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi del Cesvot.
Art. 13 – AMMINISTRATORE
  1. L'Amministratore assicura la coerenza fra gli indirizzi del Consiglio direttivo indirizzo politico e gestione economica-finanziaria. Controlla la stesura della bozza di bilancio preventivo e consuntivo di concerto con il direttore. Coordina le funzioni generali ed i processi relativi agli impegni di bilancio. 
Art. 14 - COMITATO SCIENTIFICO
  1. Il Comitato scientifico è composto da 3 a 9 membri scelti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività del Cesvot.
  2. La carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi carica all'interno del Cesvot.
Art. 15 – STATI GENERALI
  1. Gli stati generali sono composti dal Presidente, che li presiede, dai componenti dell'Assemblea, dai presidenti delle associazioni socie e dai componenti dei direttivi delle delegazioni territoriali in rappresentanza dell'universalità degli enti aderenti.
  2. Gli stati generali sono convocati, di norma, almeno una volta l'anno dal Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o dal Consiglio Direttivo. In tali ultime due ipotesi il Presidente procede alla convocazione degli stati generali che si devono tenere entro trenta giorni dal deposito della richiesta di convocazione e l'indicazione dell'ordine del giorno
  3. Gli stati generali discutono e approfondiscono i temi generali e le linee strategiche dell'attività del Cesvot redigendo, ove ritenuto opportuno, documenti di sintesi. 
Art. 16 - BILANCIO E PATRIMONIO
  1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il patrimonio del Cesvot è costituito da:
    a. beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
    b. le eccedenze degli esercizi annuali;
    c. erogazioni, donazioni e lasciti.
    d. le quote associative eventualmente deliberate
  3. Le fonti di finanziamento del Cesvot sono:
    a. i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
    b. i contributi pubblici e dei privati;
    c. la gestione economica del patrimonio;
    d. le risorse per lo svolgimento delle funzioni di centro di servizio accreditato ai sensi dell’articolo 62 del Codice del Terzo settore.
  4. Le risorse non provenienti dal FUN saranno comunque gestite tramite contabilità separata ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 2.
  5. I bilanci devono essere approvati entro i termini previsti dalle disposizioni per i Centri servizi del volontariato e nelle modalità stabilite per gli enti del Terzo settore dal Codice del Terzo settore.

Art. 16 bis - BILANCIO SOCIALE

  1. Il Cesvot redige annualmente il Bilancio sociale e ne dà adeguata pubblicità ai sensi dell’articolo 61, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo settore, della lett. l), anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
  2. Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 Codice del Terzo settore) e del monitoraggio dell’organo di controllo.

Art. 16 ter - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

  1. Il Cesvot deve tenere i seguenti libri:
  • libro degli soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
  • libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, del Collegio dei Garanti tenuti a cura dell’organo cui rispettivamente si riferiscono;
  1. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente.
Art. 17 - MODIFICHE DELLO STATUTO
  1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei soci componenti l'assemblea. Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze per essa previste. 
Art. 18 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
  1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, in conformità alle disposizioni e secondo le procedure previste dalle norme vigenti al momento della devoluzione.
  2. L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 19 - NORMA FINALE
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in via residuale, quanto previsto dal codice civile.
  2. Con il regolamento generale viene disciplinata l’attuazione del presente Statuto.
  3. L’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’art. 3 del presente statuto si applica a decorrere dalla data di accreditamento dell’associazione quale Centro di servizio ai sensi degli articoli 101, c.6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore. A decorrere dall’accreditamento e fino all’istituzione del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS), sono ammessi quali soci, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 dello statuto, gli enti di cui all’art. 101, c.2 del Codice del Terzo settore e le imprese sociali costituite in forme diverse da quelle del libro V del codice civile iscritte nel relativo registro. A decorrere dall’istituzione del RUNTS, sono ammessi quali soci i soggetti individuati dall’art. 3 del presente statuto.
    3-bis. Ai fini dell’applicazione dell’art. 11 del presente statuto, a decorrere dall’entrata in vigore del presente statuto, sono qualificati come aderenti i soggetti qualificati come settore, le imprese sociali costituite in forme diverse da quelle del libro V del codice civile e le cooperative sociali, iscritti nei relativi registri. A decorrere dall’istituzione del RUNTS, sono ammessi quali aderenti i soggetti individuati dall’art. 11 del presente statuto.
    3ter. Ai fini di cui all’art. 2, c.5 del presente statuto, l’erogazione dei servizi di cui all’art. 63 del Codice del Terzo settore a soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri del volontariato attualmente istituiti, è subordinato all’accreditamento dell’associazione quale Centro di servizio ai sensi degli articoli 101, c.6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, salva diversa deliberazione dell’assemblea ordinaria, anche in recepimento degli indirizzi espressi dall’organismo nazionale di controllo. A decorrere dall’accreditamento di cui al predetto art. 101, c.6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, i servizi di cui all’art. 63 del Codice sono erogati ai soggetti ivi indicati.
  4. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
  5. I limiti di mandato per i componenti del Consiglio Direttivo, per il Presidente e per gli organismi direttivi delle delegazioni territoriali  hanno effetto e si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi successivo all’entrata in vigore del presente Statuto.
  6. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assumono immediatamente le funzioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente Statuto.
  7. Il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Revisori, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assumono immediatamente le funzioni di cui agli artt. 9 e 10 del presente Statuto. Dallo stesso momento il Collegio dei Revisori assume la denominazione di Organo di controllo.
  8. Gli organismi direttivi delle Delegazioni territoriali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.   
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