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Regolamento Cesvot

ART. 1 – IL REGOLAMENTO DEL CESVOT

Il presente regolamento contiene le disposizioni attuative dello Statuto del Cesvot. 

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ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA' (cfr art. 2 Statuto)

1. Il Cesvot si ispira e attiene nel suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio ai principi democratici, mirando alla promozione delle organizzazioni di volontariato nonché della presenza e dell'azione volontaria all’interno degli Enti del terzo settore (di seguito ETS), alla collaborazione con le istituzioni pubbliche, private e le altre espressione della società civile. L'associazione promuove in tutte le forme che riterrà opportune la cittadinanza attiva, la cultura del volontariato, della partecipazione e della solidarietà.

2. Il Cesvot, sentite le organizzazioni di volontariato e gli ETS al cui interno sono presenti ed agiscano volontari, o su loro proposta, tramite la Delegazione, può stipulare accordi con gli Enti locali al fine di reperire a livello locale risorse, sedi operative, operatori e strutture.

3. Gli accordi possono comprendere convenzioni con gli enti locali, al fine di facilitare i rapporti operativi tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali stessi, anche fornendo servizi.

4. Nello svolgimento delle proprie attività il Cesvot si avvarrà di ogni struttura di carattere pubblico o privato che riterrà più opportuna privilegiando, in quanto possibile, le organizzazioni del mondo del volontariato e gli ETS e puntando a coinvolgere e responsabilizzare le strutture culturali, formative e di ricerca.

5. Il Cesvot potrà effettuare:

  1. Servizi e attività di cui all’art. 63 decreto legislativo n. 117 del 3/7/2017 (di seguito denominato Codice terzo settore) nei confronti dei beneficiari ivi indicati attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) ovvero attraverso contributi pubblici o privati. Tali servizi sono erogati ai predetti beneficiari a titolo gratuito.
  2. Servizi ed attività diversi da quelli indicati dall’art. 63 Codice Terzo settore nei confronti degli stessi beneficiari o di terzi, pubblici o privati, attraverso risorse diverse dal FUN ed oggetto di contabilità separata. Tali servizi potranno essere erogati a titolo gratuito ovvero con rapporto convenzionale diretto alla copertura dei relativi costi ovvero dietro corrispettivo.
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ART. 3 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO (cfr art. 3 Statuto)
  1. La domanda di ammissione, nella quale dovranno essere indicate le generalità dell’ente e del legale rappresentante, deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell’aspirante socio.

  2. La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
  • copia dell' eventuale regolamento interno;
  • composizione degli organi sociali;
  • descrizione delle attività svolte e programmate;
  • informazioni sulla struttura organizzativa e sulle fonti di finanziamento;
  • informazioni sulla presenza territoriale tramite proprie aderenti o articolazioni organizzative, in almeno cinque provincie della regione Toscana;
  • dichiarazione che attesti che l'associazione ha sede legale in Toscana.

 3. L’Assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla domanda dell’aspirante socio secondo criteri non discriminatori ed in coerenza con le finalità perseguite, le attività di interesse generale e la natura giuridica del Cesvot. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all’aspirante socio. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il richiedente può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti, che delibera motivatamente sulla fondatezza delle ragioni del non accoglimento. Il Consiglio Direttivo, nella relazione di missione, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi associati.

4. La domanda di ammissione presentata dall’aspirante socio diverso da organizzazione di volontariato può essere sospesa in ragione della necessità di mantenere la proporzione legale con le organizzazioni di volontariato presenti nella base sociale ai sensi dell’articolo 2 comma 2 dello statuto e dell’articolo 32, comma 2 del Codice del Terzo settore. In tal caso la domanda viene annotata nel libro soci e qualificata come «in attesa di variazione base sociale». Tale annotazione è comunicata all’aspirante socio e rappresenta titolo di priorità rispetto alle successive domande.

5. Nel caso in cui un socio non ottemperi agli obblighi previsti dall’art. 3bis dello Statuto, ovvero emerga il difetto sopravvenuto di uno dei requisiti per essere socio ovvero sussistano gravi motivi, il Presidente entro 30 giorni successivi alle scadenze temporali previste, invia una lettera raccomandata con la  richiesta al socio di adempiere agli obblighi suddetti. Nel caso in cui tale richiesta non venga adempiuta o venga adempiuta con modalità ritenute dal Presidente non adeguate, decorsi 60 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata, il Presidente sottopone la questione al primo Consiglio Direttivo affinché deliberi di proporre all'Assemblea la esclusione del socio, motivando i gravi motivi che giustificano l’esclusione. Il Presidente pone la proposta di delibera all'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria utile successiva alla delibera del Consiglio direttivo. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all’aspirante socio. Il socio può in ogni momento ricorrere al Collegio dei Garanti inviando lettera scritta al suo Presidente. Rimane ferma la facoltà del socio escluso di ricorrere avanti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 24 codice civile.

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ART. 4 – ASSEMBLEA (cfr art .5 Statuto)

1. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante e-mail o lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione e con indicazione dei riferimenti di prima e seconda convocazione nonché degli argomenti all'ordine del giorno. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la presidenza almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

2. Il socio che intende delegare altro socio alla partecipazione all’Assemblea deve farlo per iscritto con lettera su carta intestata dell’associazione e a firma del legale rappresentante.

3. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto con lista composta dalle candidature regolarmente pervenute dalle associazioni socie entro il 10° giorno precedente la data dell'Assemblea, via fax o e-mail presso la segreteria del Cesvot. Il Presidente dà comunicazione in forma scritta a tutti i soci delle candidature pervenute e ritenute valide entro il 7° giorno precedente l'Assemblea.

3-bis. Ogni membro dell'Assemblea esprime preferenze fino ad un massimo dei due terzi del numero dei membri da eleggere.

3-ter. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze, nel limite del numero di membri stabiliti dall’Assemblea. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre a sorteggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze.

3-quater. Uno dei componenti del Consiglio Direttivo, in qualità di rappresentante delle delegazioni territoriali, è eletto dall’Assemblea previa designazione del comitato di coordinamento ai sensi dell’art. 11 comma 5 dello statuto. A tale fine i membri dell’Assemblea si esprimono a scrutinio segreto indicando il loro voto favorevole o contrario oppure astenendosi.

3-quinqiues. In deroga a quanto previsto dai commi 3, 3bis, 3ter e 3quater l’Assemblea può, all’unanimità dei presenti e su proposta di uno dei soci, deliberare di nominare il Consiglio Direttivo mediante l’approvazione, a scrutinio palese, di una lista unica di candidati, incluso il nominativo designato dal comitato di coordinamento ai sensi del comma precedente, in numero pari ai membri da eleggere. In tal caso, decadono le candidature proposte ai sensi del comma 3, sostituite dalla lista unica di candidati.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, alla elezione degli organi di garanzia e controllo, degli organismi direttivi delle delegazioni territoriali. 

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ART. 5 – DELEGAZIONI TERRITORIALI (cfr art .11 Statuto)
  1. La presenza sul territorio del Cesvot è articolata in Delegazioni territoriali. Le Delegazioni debbono essere istituite, di norma, sulla base di una richiesta delle organizzazioni di volontariato locali, anche tramite la Consulta del volontariato della Provincia o del Circondario se istituito, e di accordi con queste ultime e eventualmente con gli Enti locali interessati.

  2. Il funzionamento della Delegazione è disciplinato da specifico regolamento. Il regolamento deve prevedere:

• l'elezione democratica degli organi rappresentativi della delegazione ( presidenza e direttivo);
• la partecipazione all'assemblea di delegazione di di tutti gli enti regolarmente censiti in ciascun territorio da Cesvot che risultino organizzazioni di volontariato ovvero altri del terzo settore che attestino la presenza al loro interno di volontari ai sensi dell’art. 17 comma 1 Codice Terzo settore;
• la partecipazione dei predetti soggetti alla formulazione dei programmi di intervento e alla verifica della loro attuazione;
• la presenza di disposizioni non in contrasto con lo Statuto e il presente Regolamento del Cesvot.

3. La delegazione ha il fine di promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione delle realtà locali, provocando così anche la crescita e le capacità di autogoverno delle organizzazioni di volontariato e la fattiva collaborazione con gli Enti locali.

4. Tenuto conto delle indicazioni della delegazione, il Consiglio Direttivo dota il territorio di risorse umane e strumentali coerenti con il quadro programmatico, organizzativo e finanziario approvato dagli organi sociali e rispondenti in via funzionale alla direzione.

5. I presidenti delle delegazioni territoriali, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del Cesvot, si costituiscono in comitato di coordinamento con il compito di concorrere alla programmazione degli interventi nel territorio di loro competenza, in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio Direttivo.

6. Il comitato di coordinamento elegge nel suo seno nella sua prima seduta il coordinatore che rimane in carica per quattro anni.

7. Il comitato di coordinamento si riunisce su convocazione del coordinatore o quando lo richiedano almeno cinque Presidenti di Delegazione.

8. Il comitato di coordinamento designa il rappresentante delle delegazioni territoriali da proporre all'Assemblea del Cesvot per le elezioni del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 11 comma 5 dello statuto.

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ART.6 - CONSIGLIO DIRETTIVO (cfr art. 6 Statuto)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante e-mail da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Non è ammesso il voto per delega.

3. Il consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall'incarico.

4. In caso di decadenza, di dimissioni o di cessazione dall'incarico per qualsiasi altra causa, subentra al consigliere cessato il primo dei non eletti.

5. I verbali sono redatti cura della segreteria e le deliberazioni a cura del direttore. Verbali e deliberazioni sono conservati sotto la responsabilità del direttore. 

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ART. 7 – PRESIDENTE (cfr art .7 Statuto)

Il Presidente, in quanto legale rappresentante del Cesvot, può agire o resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. 

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ART. 8 – DIRETTORE

1. Il Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 6, comma 9, lettera c) dello Statuto nomina, su proposta del Presidente, il direttore, ne stabilisce le funzioni, anche con riferimento all'art. 12 dello stesso Statuto, gli attribuisce le eventuali deleghe e fissa la durata dell'incarico, determinando la qualifica e la retribuzione. 

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire al direttore la qualifica di dirigente.

3. L'incarico di direttore può essere ricoperto da personale interno o esterno all'organizzazione del Cesvot.

4. Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può revocare l'incarico di direttore in qualsiasi momento, in caso di compromissione del rapporto fiduciario.

5. Il dirigente o il funzionario dipendente che sono cessati dall'incarico di Direttore conservano il rispettivo posto di lavoro.

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ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (cfr art. 9 Statuto)

1. Il Presidente dell’Organo di controllo convoca lo stesso almeno trimestralmente per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente del Cesvot.

2. Il Presidente del Collegio viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

3. Il funzionamento dell’Organo di controllo è disciplinato da apposito regolamento adottato in conformità dell’art. 30 Codice Terzo settore ed approvato dalla Assemblea.

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ART. 10 - COLLEGIO DEI GARANTI (cfr art .10 Statuto)

1. Il funzionamento del Collegio dei Garanti è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

2. Il Presidente del Collegio dei Garanti è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. 

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ART. 11 - COMITATO SCIENTIFICO (cfr art .14 Statuto)

1. Il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina del Comitato scientifico ne stabilisce la durata dell'incarico, comunque non oltre la durata del proprio mandato.

2. L'incarico di membro del Comitato scientifico può essere revocato dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento, in caso di compromissione del rapporto fiduciario.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Cesvot.

4. Il Presidente convoca il Comitato scientifico almeno una volta l'anno e comunque quando sia richiesto dal Consiglio Direttivo.

5. Il Comitato dà pareri agli organi del Cesvot al fine di migliorare il livello scientifico e culturale del lavoro svolto e di adeguare metodologie e programmi di intervento ai progressi della ricerca scientifica e sociale.

6. Il programma di attività annuale deve essere sottoposto al parere del Comitato scientifico.

7. Il direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Comitato. 

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ART. 12 – STATI GENERALI (cfr art .15 Statuto)

1. Gli stati generali costituiscono l'organismo di partecipazione e consultazione del Cesvot e sono convocati con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea dell'Associazione.

2. Gli eventuali documenti di sintesi sono redatti a cura del Direttore del Cesvot. 

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ART. 13 – NORMA FINALE (cfr art. 19 Statuto)

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte dell’Assemblea dei soci del Cesvot e, in ogni caso,
successivamente all’entrata in vigore della delibera di modifica statutaria adottata per l’adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

2. Restano ferme le decorrenze stabilite nello statuto per l’acquisizione della qualifica di socio di cui all’art. 3 dello statuto, della qualifica di aderente di cui all’art. 11 dello statuto e per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 63 del Codice del Terzo settore.

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